Disdetta assicurazione

La disdetta dell’assicurazione prima del 2012

Fino al dicembre 2012, cambiare compagnia assicurativa e quindi procedere con la disdetta dell’assicurazione, era un’impresa abbastanza complessa, capace di dissuadere qualsiasi titolare di polizza. Esisteva infatti la clausola del tacito rinnovo, che prevedeva il rinnovo automatico dell’assicurazione, non appena il contratto scadeva. Per recedere dalla polizza era quindi necessario inviare alla compagnia una raccomandata in cui venivano dichiarate le proprie intenzioni. Tale raccomandata, però, doveva essere spedita almeno un mese prima della scadenza del contratto. Era anche possibile, poi, recedere in qualsiasi altro momento dell’anno, ma solo inviando l’adeguata documentazione che comprovasse variazioni di stato del veicolo (come un cambio di proprietà, una distruzione, ecc). Ovviamente anche questi documenti dovevano essere inviati tramite raccomandata, in modo da permettere la tracciabilità della documentazione.
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Cosa cambia dopo il 2012

Dal mese di dicembre 2012 le cose, però, sono nettamente cambiate. È stato infatti abolito il tacito rinnovo, quindi la compagnia assicurativa non può in alcun caso rinnovare l’assicurazione senza aver interpellato il diretto interessato. Non servono più raccomandate da inviare e moduli da compilare: per effettuare la disdetta dell’assicurazione basterà limitarsi a farla scadere. A quel punto si potrà tranquillamente procedere con la stipula di un’assicurazione presso un’altra compagnia. Non si tratta assolutamente di situazioni di dubbia sicurezza, che possono mettere nei guai il titolare della polizza: è proprio l’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private che garantisce tale procedura, e quindi tutela il cittadino. Ovviamente, nel caso si voglia continuare ad essere assicurati sempre con la stessa compagnia, bisognerà fornire all’agente un esplicito consenso alla proroga, in modo che tutte le carte siano pronte per tempo.

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    Prestare attenzione alle clausole

    Nonostante la procedura per la disdetta dell’assicurazione sia così semplice, sarà bene prestare attenzione alle clausole contrattuali. Non tutte le compagnie assicurative, infatti, si sono uniformate all’articolo 170-bis e quindi in qualche contratto è ancora possibile trovare il tacito rinnovo. Si tratta di casi limite, ma pur sempre presenti sul territorio italiano. Sarà quindi importante leggere bene il contratto ed assicurarsi che non sia presente questa clausola. Nel caso in cui vi sia, però, bisognerà procedere con l’invio tramite posta raccomandata di qualche riga in cui si dichiara di voler recedere dal contratto: se la disdetta coinciderà con la data di scadenza della polizza, non sarete tenuti a fornire all’agente nessun motivo che giustifichi la vostra scelta. Infine, nel caso in cui il contratto vi appaia poco chiaro, una telefonata alla compagnia assicurativa potrà chiarire i vostri dubbi.


    Disdetta assicurazione: Disdire un’assicurazione infortuni

    Un tipo particolare di assicurazione è quella che copre in caso di infortuni e molto spesso viene stipulata sempre con la compagnia con cui è stata firmata l’assicurazione auto. Per recedere da questa polizza è ancora necessaria una raccomandata riportante quanto segue: il sottoscritto … , nato a … , il … , residente a … , in provincia di … , con codice fiscale numero … , partita Iva … , documento d’identità numero … , rilasciato da … , di cui allego copia, richiede, secondo quanto disposto dall’articolo 5 punto 4 del decreto legislativo 31 gennaio 2007, numero 7, la disdetta del contratto di polizza in oggetto a far data dalla scadenza della stessa. Bisognerà poi riportare la data di scadenza, indicare luogo e data della lettera e firmare. La compagnia assicurativa non potrà che assecondare la vostra richiesta e voi sarete liberi da qualsiasi vincolo contrattuale.



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