Surroga mutuo

Fino a febbraio 2007, periodo in cui il decreto Bersani è intervenuto a regolamentare le operazioni di surroga del mutuo, il soggetto che aveva stipulato un contratto di mutuo con un istituto di credito rimaneva praticamente vincolato a quell'impegno fino alla naturale scadenza. Se altri istituti proponevano soluzioni molto più vantaggiose, non poteva usufruirne a causa dei costi che venivano applicati dalla banca con cui aveva in corso la pratica. Le spese di risoluzione anticipata, la parcella di un notaio per estinguere il mutuo accendendone uno nuovo, le spese di cancellazione e nuova iscrizione di ipoteca, finivano per scoraggiare coloro che avrebbero avuto interesse a cambiare banca, ottenendo agevolazioni e tassi inferiori. Questa procedura si rivelava utile per gli istituti di credito, che non avevano più interesse a competere con tassi vantaggiosi, ... continua

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      prosegui ... , poiché il cliente era praticamente obbligato a mantenere il rapporto sottoscritto con loro.Il primo importante punto riguardante la surroga del mutuo previsto nel decreto Bersani è la totale assenza di costi aggiuntivi per il cittadino. In pratica nessun istituto di credito potrà richiedere importi a titolo di penale né a nessun altro titolo per l'estinzione anticipata, neppure se questa clausola era espressamente riportata nel contratto di mutuo a suo tempo sottoscritto. L'articolo 1202 del Codice Civile sancisce infatti la possibilità di surroga del mutuo con un procedimento assolutamente gratuito, dichiarando illegittima e illegale ogni eventuale richiesta degli istituti di credito di spese aggiuntive. Occorre però precisare che la surroga del mutuo consente di trasferire il rapporto in una nuova banca o di rinegoziare le condizioni con il proprio istituto, permettendo di stabilire una nuova durata o un importo diverso degli interessi applicati ma mantenendo invariato l'importo residuo del mutuo. Se per qualche ragione l'importo dovesse venire aumentato, non si tratterebbe più di surroga ma di sostituzione, con una nuova ipoteca e un nuovo atto notarile.Una importante novità contenuta nel decreto Bersani riguarda la legalizzazione della portabilità dell'ipoteca. In pratica, mentre in precedenza occorreva la cancellazione dell'ipoteca da parte del primo istituto e la reiscrizione da parte dell'istituto subentrante, con l'entrata in vigore dell'articolo 1202 diventa possibile trasferire semplicemente l'ipoteca da una banca all'altra. Questo aspetto è molto importante, in quanto permette al cittadino di risparmiare somme di denaro, talvolta anche notevoli, per le pratiche burocratiche necessarie in precedenza, oltre alla maggiore facilità di subentro per la nuova banca. Un'altra importante novità riguarda le eventuali spese legate a questa operazione che, se presenti, devono essere sostenute dalla banca in cui il cliente apre il nuovo rapporto.Una breve ricerca su internet e presso gli Istituti di credito consentirà di conoscere le migliori soluzioni proposte. Occorre ricordare che con la surroga del mutuo si può modificare il tasso di interessi, la tipologia di mutuo (rata fissa o variabile) e la durata, ma non l'importo residuo. In caso di necessità di modifica del debito residuo infatti occorre fare la sostituzione, che non prevede gratuità in quanto va a modificare l'importo garantito ad ipoteca. In ogni caso è consigliabile prima parlare con il proprio istituto di credito che, nel timore di perdere il cliente, potrebbe consentire una rinegoziazione del mutuo. Se la banca rimane ferma sulle sue posizioni l'unica strada per avere agevolazioni è la surroga. Per la scelta del tipo di tasso da preferire occorre valutare bene l'andamento del mercato e cercare di capire cosa potrà cambiare nel futuro. Indubbiamente la surroga è particolarmente conveniente per coloro che hanno un mutuo stipulato da meno tempo, e quindi con l'importo mensile determinato in gran parte dagli interessi. Con il passare del tempo, infatti, la rata prevede una percentuale sempre maggiore di capitale su cui i tassi più vantaggiosi non influiscono.