Credito al consumo

Credito al consumo normativa e sua evoluzione

Una prima disciplina del credito al consumo è stata data con la legge 19 febbraio 1992 n. 142 che recepiva la direttiva 87/102/CEE dettata per garantire un minimo di tutela al consumatore. La normativa fu riprodotta nel T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), poi trasposta nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) negli artt. 41, 42 e 43 . Il d.lgs. 141/2010, recependo la direttiva 08/48/CE dettata per armonizzare le discipline dei diversi stati membri e realizzare un mercato unico del credito attuando pratiche responsabili, ha abrogato i relativi articoli del Codice del Consumo e ha modificato la disciplina dettata nel T.U.B. Sono stati inseriti obblighi di trasparenza nelle informazioni precontrattuali con la consegna gratuita al cliente del modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI–Standard European Consumer Credit Information). Il T.U.B. Tit. VI Cap. II diviene la normativa di base del credito al consumo definito come il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
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Società di credito al consumo

L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, come prestiti personali o prestiti finalizzati, è riservato agli intermediari finanziari tra cui le società di credito al consumo. Tali enti devono essere autorizzati e iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (art. 106-107 T.U.B.). L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è subordinata al ricorrere di determinate condizioni: devono adottare la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; il capitale versato deve essere di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; devono avere per oggetto sociale lo svolgimento di attività finanziarie tra cui promozione e conclusione di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, come il credito al consumo; i titolari di partecipazioni e gli esponenti aziendali devono avere requisiti di onorabilità e professionalità. Le società di credito al consumo, come gli altri intermediari, sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, che può fare ispezioni e chiedere l'esibizione di documenti (art. 108 T.U.B.)

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    Società credito al consumo e obblighi informativi

    La disciplina del credito al consumo ha introdotto nel T.U.B. obblighi di trasparenza nelle informazioni pubblicitarie e precontrattuali per le banche e intermediari come le società di credito al consumo. Gli annunci pubblicitari devono riportare il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del prestito in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata (art. 123). Devono fornire al consumatore, prima che sia vincolato da un contratto, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di prestito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole (art. 124 comma 1). Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pubblica come la Centrale Rischi della Banca d'Italia (CR) o una delle tante banche dati private (ad esempio la CRIF) (art. 124-bis). Se la domanda di credito è rifiutata in base alle risultanze della banca dati, si deve informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato e degli estremi della banca dati. All'attività delle banche dati si applica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


    Normativa credito al consumo

    La normativa del credito al consumo del T.U.B. tutela il consumatore con una corretta informazione in particolare riguardo: il tasso d'interesse, TAN (Tasso annuo nominale), indica la misura degli interessi dovuti senza considerare le spese; il TAEG (tasso annuo effettivo globale) costo totale del prestito in percentuale annua e comprende gli interessi (TAN); commissioni, imposte, spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, escluse le spese notarili; le spese riscossione dei rimborsi e incasso rate; le somme eventuali a titolo di penale e interessi di mora. Le condizioni contrattuali stabilite dalla Banca d’Italia devono indicarsi in modo chiaro e conciso (art. 125 bis). Modifiche unilaterali alle condizioni del contratto vanno comunicate al cliente con la Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente (art. 118 comma 1-2). Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (art. 125 bis comma 5). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni (art. 125 ter).



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