Rivalsa

Rivalsa assicurazione

Grazie alla clausola di rivalsa assicurazione le Compagnie possono risparmiare cifre generalmente notevoli previste per la liquidazione dei danni causati da eventi imputabili a grave negligenza del conducente. La rivalsa infatti può essere prevista solo in caso di incidenti automobilistici che avrebbero potuto essere evitati se il conducente non avesse, ad esempio, deciso di mettersi alla guida dopo aver bevuto oppure senza aver sottoposto il proprio automezzo alle verifiche previste durante la revisione. Si tratta in pratica di un particolare esonero al pagamento da parte della Compagnia quando i danni causati avrebbero potuto essere evitati. Particolari polizze possono tuttavia non prevedere questa clausola ed obbligare la Compagnia al risarcimento del danno in ogni caso, senza possibilità di rivalsa. I premi di queste polizze sono generalmente più alti, poiché è maggiore il rischio che la Compagnia stessa si impegna a coprire.
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Rivalsa IVA

La rivalsa dell'IVA è l'obbligo che vige per colui che effettua la cessione di beni oppure la prestazione di servizi di addebitare all'altra parte l'imposta nella misura prevista dalla Legge, per poi versarla con modalità prestabilite allo Stato. Per tutte le operazioni per cui non è prevista l'emissione della fattura il corrispettivo deve essere inteso comprensivo di imposta sul valore aggiunto. In caso di richiesta di fattura da parte del cliente l'importo dovrà quindi essere diminuito della percentuale IVA stabilita per Legge. Per il fornitore di beni o servizi l'imposta non costituirà guadagno. Nel momento stesso in cui la incassa diverrà per lui un tributo a debito che dovrà essere successivamente versato allo Stato. La scadenza per il versamento può essere trimestrale o mensile a seconda delle dimensioni e del fatturato dell'azienda o del professionista. In ogni caso l'importo da versare con Mod. F24 sarà costituito dalla differenza tra IVA a debito e IVA a credito maggiorata, per i contribuenti trimestrali, di una piccola percentuale.

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    Obbligo di rivalsa

    Generalmente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'applicazione dell'IVA nell'aliquota prevista per legge. Sempre le disposizioni legislative sanciscono quali sono le operazioni non imponibili o esenti, sulle quali l'imposta non deve essere applicata. In tutti gli altri casi il venditore o il prestatore d'opera non può essere esonerato dalla sua applicazione con accordo diverso tra le parti. Qualsiasi patto contrario sarebbe da considerarsi nullo. Questo è quanto accade generalmente. Tuttavia in alcuni settori, in particolare quello edilizio, si è assisitito ultimamente al meccanismo del "reverse change", ovvero il sistema che inverte la posizione di cliente e fornitore nei confronti dell'IVA. In pratica il cliente paga il solo imponibile e si assume l'obbligo di versare l'imposta allo Stato al posto del fornitore. Questo meccanismo è nato per regolarizzare le compravendite con Stati esteri e per arginare il fenomeno di "frode carosello" spesso affiorante in appalti e subappalti. In questo caso il mancato versamento IVA del fornitore non toglieva il diritto alla detrazione da parte del cliente.


    Rinuncia di rivalsa

    La rinuncia alla rivalsa costituisce un impegno preso da una Compagnia assicurativa in sede di stipula del contratto RC Auto. In pratica si tratta della volontà da parte della Compagnia di assumersi il rischio ed obbligarsi al risarcimento di un danno sempre, indipendentemente dalle cause che hanno provocato l'incidente stradale. L'assunzione di questo maggior rischio comporta ovviamente un aumento del premio da corrispondere, ma dona all'automobilista la massima serenità. Vi sono poi particolari tipologie di polizze, che prevedono una parziale rivalsa in caso di sinistro avvenuto in condizioni particolari. Ad esempio la Compagnia può prevedere un pagamento fino a €.2.500 in caso di incidente avvenuto per guida in stato di ebbrezza. In questo caso, se il danno risulterà, ad esempio, di €.5.000 l'automobilista dovrà versare la differenza, pari a €.2.500. Queste polizze sono leggermente più basse rispetto a quelle a copertura totale, ma comunque maggiorate rispetto alle tradizionali.




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